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Come usufruire dei permessi 104 per lavoratori con part time verticale e orizzontale 

Abbiamo già affrontato nei due articoli dedicati all’interno del nostro portale le caratteristiche dei Permessi 104 e dei Congedi straordinari come strumenti importanti a disposizione del lavoratore disabile grave in possesso dell’art.3 comma 3 della legge 104 o dei caregiver che prestano cura. 

Quello a cui andremo a dare risposta in questo articolo risponde alla domanda specifica sul tempo a disposizione dei lavoratori dipendenti, giorni oppure ore, per assentarsi dal luogo di lavoro e curarsi o prestare cura.  

Riproporzionamento e frazionamento a ore dei permessi 104 mensili

Sappiamo grazie alla nostra guida sui Permessi retribuiti da legge 104 che al lavoratore dipendente (pubblico e privato) spettano 3 giorni di permesso retribuito, sia egli disabile grave o familiare curante, secondo le regole stabilite dalla legislazione. Sappiamo anche che questi 3 giorni di permesso possono essere fruiti non solo a giornate intere, ma anche frazionati in ore

Ma queste condizioni sono valide per tutti i lavoratori dipendenti?

In realtà ci sono delle condizioni, definite sulla base del tipo di contratto del lavoratore e dalla modalità con cui si vuole usufruire dei permessi. In particolare, l’INPS ha fornito nella Circolare n. 45/2021 indicazioni precise su come proporzionare i giorni (e le ore) di permesso sulla base dei contratti a tempo pieno e part time, distinguendo tra diverse casistiche. 

Calcolo delle ore per permessi 104 su part time orizzontale

Per contratti di lavoro part time di tipo orizzontale per cui il dipendente lavora tutti i giorni della settimana, ma con un orario ridotto rispetto al tempo pieno, restano invariati i tre giorni di permesso 104: anche se le ore di lavoro sono minori rispetto a un contratto full-time, se supera il 51% delle ore non avviene nessun riproporzionamento delle ore. 

Nel caso in cui il lavoratore dipendente voglia usufruire in modo frazionato dei giorni a disposizione, il permesso va calcolato in ore, secondo questa formula riportata nel Messaggio INPS numero 16866/2007

(Orario part-time settimanale / Orario tempo pieno settimanale) × 3 giorni

Ad esempio, per un lavoratore dipendente full-time con contratto da 40 ore settimanali lavorate su 5 giorni, il calcolo sarà: 

(40/5) x 3 = 24 ore 

Invece, un lavoratore con contratto part time verticale di 26 ore lavorate su 5 giorni avrà diritto a: 

(26/5) x 3 = 15,6 ore 

Il tetto massimo di 18 ore mensili stabilito dall’INPS viene applicato ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di 36 ore spalmato però su 6 giornate lavorative. 



Permessi 104 per part time di tipo verticale

La situazione cambia nel caso delle richieste di permessi retribuiti 104 a ore fatte da lavoratori dipendenti con contratto part time verticale o misto. Nel caso di contratti con meno del 50% delle ore lavorate rispetto al tempo pieno non è possibile usufruire dei 3 giorni al mese di permesso: sarà necessario utilizzare una nuova formula che calcoli in modo proporzionato i giorni di permesso rispetto alle ore lavorate da contratto:

 (Orario part-time settimanale / Orario tempo pieno settimanale) × 3 giorni

Quindi, nell’ipotesi in cui un lavoratore dipendente lavori 18 ore settimanali distribuite su 3 giornate, i giorni di permesso retribuito a disposizione saranno: 

(18/40) x 3 = 1,35 giorni

I tre giorni di permesso si riducono solo se il part-time è verticale o misto e si lavora solo in alcuni giorni del mese. Se invece in quel mese il lavoratore ha fatto ad esempio una sostituzione e ha lavorato a tempo pieno, non si riducono.

Ovviamente, anche nel caso di part time verticale o misto con soglia di ore lavorate inferiore al 50% rispetto al full-time, c’è la possibilità di fruire del permesso frazionato ad ore. La formula è uguale a quella utilizzata per il calcolo ore dei permessi 104 a part time orizzontale: 

(Orario part-time settimanale / Giorni tempo pieno settimanale) × 3 giorni

Sempre nell’ipotesi del lavoratore con contratto part time verticale a 18 ore settimanali su 3 giorni, le ore di permesso mensile frazionato saranno: 

(18/5) x 3 = 18,8 ore

Eccezioni per permessi part time verticale o misto

Nei casi di lavoro part‑time verticale o misto che però supera il 50 % delle ore di lavoro di un contratto a tempo pieno, i permessi sono riconosciuti per intero (3 giorni/mese), senza riproporzionamento.

Permessi 104 in forma oraria e smart working 

Anche al lavoratore dipendente che lavora in regime di smart working non può essere negata la possibilità di fruire dei permessi retribuiti garantiti dalla legge 104/92 in modalità oraria. Lo ha stabilito l’Ispettorato del Lavoro con la nota n. 7152/2021.

L’organizzazione del lavoro in modalità smart working, infatti,  aveva suscitato alcune incertezze sull’applicazione della legge 104, soprattutto da parte della Pubblica Amministrazione, che ne aveva sostenuto l’incompatibilità, e portato alcuni giudici a esprimere pareri contrari.

Come calcolare i permessi 104 in caso di lavoro notturno o con turnazioni

Il lavoro a turni comprende tutte le modalità in cui l’attività si svolge su più fasce orarie, alternando il servizio durante la giornata, la sera o la notte, e includendo anche i giorni festivi. Questa organizzazione può incidere sulla gestione dei permessi retribuiti della legge 104, specialmente quando si opta per il frazionamento in ore

Permessi retribuiti 104 durante turni notturni

Quando un turno inizia in un giorno e termina in quello successivo (ad esempio dalle 22:00 alle 06:00), il Messaggio INPS chiarisce che un permesso fruito in modalità giornaliera si considera come un solo giorno, anche se l’orario di lavoro attraversa la mezzanotte. Il conteggio si riferisce infatti al turno lavorativo, non alla data di calendario.

Calcolo delle ore mensili per i permessi frazionati

Per chi utilizza i permessi a ore, l’INPS stabilisce che il monte ore mensile venga determinato calcolando l’orario medio di lavoro giornaliero e moltiplicandolo per i tre giorni di permesso spettanti. La formula di riferimento è: 

(Ore settimanali contrattuali / Giorni medi di lavoro settimanali) × 3 = Ore di permesso mensili

Ipotizziamo, ad esempio, che un lavoratore abbia un contratto full-time di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni di lavoro (turni da 8 ore ciascuno). 

(40 ore / 5 giorni medi) x 3 = 24 Ore di permesso mensili
 

Se il turno di lavoro notturno (che generalmente viene calcolato dalle 24:00 alle 5:00) va dalle 22:00 alle 06:00, queste 8 ore vengono considerate come un unico giorno di permesso, anche se attraversano la mezzanotte. 

 Allo stesso modo, se il turno cade in un giorno festivo e il lavoratore utilizza il permesso, questo viene comunque conteggiato come un giorno intero.

Questo sistema, valido anche per chi lavora a turni notturni, assicura un criterio uniforme e proporzionato in base all’orario contrattuale. Secondo le istruzioni INPS, il calcolo deve sempre fare riferimento all’orario medio giornaliero previsto dal contratto, indipendentemente dalla durata effettiva dei singoli turni.

Giorni di permesso durante le festività

Se un turno di lavoro cade in una giornata festiva, il permesso richiesto per quella data viene considerato a tutti gli effetti come un giorno intero di assenza, proprio come avverrebbe in un giorno lavorativo ordinario. La festività non riduce il diritto al permesso.

Permessi legge 104 12 giorni durante l’emergenza COVID

Solo durante l’emergenza COVID‑19, in base al Decreto Cura Italia e poi al Decreto Rilancio,  era stata introdotta una misura temporanea che estendeva i permessi mensili ordinari previsti dalla legge 104: ai già previsti 3 giorni/mese se ne aggiungevano 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020, più ulteriori 12 giorni complessivi utilizzabili per i mesi di maggio e giugno dello stesso anno.

L’INPS aveva confermato, tramite circolare, che questi 12 giorni extra potevano essere fruiti anche tutti insieme in uno solo dei due mesi, pur mantenendo valido il limite base di 3 giorni mensili ordinari. 
 



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Domande e risposte per alternare ferie, permessi, congedo straordinario da Legge 104

Possiamo davvero utilizzare termini come “vacanze”, “riposo” o “ferie” quando una parte della nostra vita, se non la sua totalità, è devota all’assistenza e alla cura di una persona? Esistono momenti di svago in cui un genitore, un coniuge, un compagno ma anche un figlio possano davvero dire di aver staccato l’interruttore dai problemi per essere, una volta ogni tanto, sanamente egoisti e dedicare un po’ di tempo e spazio alla cura di sé?

Le risposte a queste domande sono molto personali: c’è chi è in grado di scindere correttamente i ruoli di caregiver e individuo, chi non riesce, chi ha la possibilità di vivere momenti di libertà perché contornato di altre persone che lo aiutano e c’è chi, invece, questa possibilità non la possiede.

Quello che sappiamo è che la legge italiana ha cercato degli strumenti per agevolare una separazione tra il tempo dedicato alla cura di altre persone e il tempo che un singolo individuo richiede come riposo dal proprio lavoro. In questa direzione sono stati inseriti a fianco del diritto alle ferie gli strumenti del permesso retribuito e il congedo straordinario 104, che hanno il pregio di garantire a chi lavora ed è anche caregiver lo spazio necessario per assistere una persona cara, con tutte le tutele economiche del caso.

Esiste poi una realtà che potremmo definire più “pratica” legata alla realtà di tutti giorni e che riguarda la maggioranza dei lavoratori dipendenti, in cui con il passare del tempo emergono difficoltà nell’incastrare ferie e permessi con le esigenze del lavoro e del calendario aziendale.

L’equilibrio non è così semplice da trovare per la presenza in campo di diritti e doveri da parte di più soggetti che devono essere rispettati. Per questo è utile per i caregiver lavoratori (ma anche per i datori di lavoro) fare chiarezza su quelle leggi, norme, circolari,  aggiornamenti e contratti che regolano i rapporti di lavoro dipendente, per poi applicarle correttamente.

Di seguito abbiamo preparato una serie di domande e risposte basate su esempi concreti che riguardano la regolamentazione del rapporto le ferie, i permessi e i congedi straordinari legittimati dalla Legge 104/1992 e dal Decreto legislativo 151/2001 (articolo 42).

 

 

Se ho preso ferie il giorno 12, posso chiedere anche un permesso 104 per lo stesso giorno?

No, ferie e permessi 104 non sono cumulabili nello stesso giorno. Devi scegliere uno dei due istituti. Se hai un’urgenza assistenziale, puoi sospendere la ferie e sostituirla con il permesso, previo accordo e comunicazione.

 

Posso convertire un giorno di ferie già richiesto in un permesso 104, se ho necessità di assistenza urgente?

Sì, ma solo se l’assistenza è motivata e documentabile. Secondo l’Interpello n. 20/2016, la necessità di assistenza urgente può giustificare la sospensione delle ferie e l’utilizzo del permesso 104, con informazione tempestiva al datore.

 

Se durante le ferie il mio familiare ha bisogno di assistenza, posso sospendere le ferie e usare i permessi 104?

Sì, la normativa consente di interrompere le ferie già in corso per fruire dei permessi 104 in caso di sopravvenuta necessità assistenziale. Le ferie sospese potranno essere recuperate successivamente.

 

Il datore di lavoro può obbligarmi a finire le ferie prima di usare i permessi 104?

No, non può. Il datore non ha il potere di subordinare la fruizione dei permessi 104 al consumo delle ferie arretrate. Questo principio è confermato da giurisprudenza e interpelli ministeriali.

 

I giorni di permesso 104 fanno maturare le ferie come se stessi lavorando?

Sì. La giurisprudenza (Cass. 14187/2017) conferma che i giorni di permesso 104 sono equiparati a lavoro effettivo ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima.

 

Se uso i permessi 104, rischio di perdere delle ferie già maturate?

No, i permessi 104 non incidono negativamente sulle ferie già maturate. Tuttavia, occorre verificare i termini di scadenza previsti dal CCNL per non perderle per decorrenza.

 

Posso scegliere io se usare ferie o permessi 104, o decide l’azienda?

Puoi scegliere tu, ma devi rispettare le regole del contratto e comunicare in tempo utile. L’azienda non può imporre di usare ferie al posto dei permessi 104, se l’assistenza è motivata.

 

Cosa succede se ho ferie già approvate e poi mi accorgo che mi servono i permessi 104 per quei giorni?

Puoi chiedere di sospendere le ferie e attivare i permessi 104, se dimostri la necessità urgente. In questi casi è fondamentale comunicare tempestivamente al datore e fornire la documentazione.

 

Posso usare i permessi 104 a ore se ho preso mezza giornata di ferie?

Dipende: la legge consente il frazionamento orario dei permessi 104, ma la possibilità di cumularli con ferie nello stesso giorno dipende dal contratto collettivo. Alcuni CCNL (come quello del personale ATA o del pubblico impiego) permettono di usare, ad esempio, 4 ore di ferie al mattino e 2 ore di permesso 104 al pomeriggio, purché non si sovrappongano nello stesso orario. In altri settori più restrittivi, l’uso misto nello stesso giorno non è ammesso. Verifica sempre le regole del tuo contratto e confrontati con l’ufficio del personale.

Esempio pratico:
Giulia lavora nella scuola pubblica (CCNL comparto Istruzione). Il martedì prende 4 ore di ferie al mattino e 2 ore di permesso 104 al pomeriggio per accompagnare il padre disabile a una visita specialistica. Il frazionamento è ammesso e validato secondo normativa di settore.

 

Se il mio contratto prevede ferie “chiuse” (es. azienda chiusa ad agosto), posso comunque usare i permessi 104 in quei giorni?

In linea generale no, ma se c’è una sopravvenuta esigenza grave e documentata, potresti fare richiesta motivata. La valutazione sarà a discrezione dell’INPS e del datore.

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Nella newsletter di Refil Care ogni settimana una guida pratica per caregiver lavoratori — aggiornamenti normativi, risposte alle domande più frequenti, checklist operative.

Posso interrompere il congedo straordinario per fare una settimana di ferie già prenotata?

No, il congedo straordinario 104 è incompatibile con ferie o altre attività personali. Non può essere sospeso per motivi turistici o familiari diversi dall’assistenza.

 

Durante il congedo straordinario 104 continuo a maturare ferie e tredicesima?

No, durante il congedo straordinario non maturi ferie, tredicesima, TFR o anzianità di servizio. Il rapporto di lavoro è sospeso anche sotto il profilo economico.

 

Il congedo straordinario 104 è pagato come lo stipendio normale?

Sì, ma con un limite: viene corrisposta un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, ma soggetta ai massimali INPS. Non è detto che coincida con lo stipendio pieno, soprattutto nei contratti alti.

 

Durante il congedo straordinario 104 continuo a maturare ferie e tredicesima?

No, durante il congedo straordinario non maturi ferie, tredicesima, TFR o anzianità di servizio. Il rapporto di lavoro è sospeso anche sotto il profilo economico.

 

Se prendo il congedo straordinario per 3 mesi, perdo le ferie che avrei maturato in quel periodo?

Sì, perché il congedo straordinario non è considerato periodo lavorativo effettivo. Le ferie si maturano solo quando si è in servizio o in permessi retribuiti.

 

Se ho accumulato ferie non godute prima del congedo, posso usarle dopo il rientro?

Sì, le ferie già maturate restano valide. Puoi chiederne il godimento dopo il rientro, secondo le modalità previste dal contratto collettivo.

 

Durante il congedo straordinario posso lavorare part-time o fare un secondo lavoro?

No. Il congedo 104 va dedicato interamente all’assistenza del familiare disabile. L’INPS potrebbe revocarlo se accerti un’attività lavorativa incompatibile.

 

Devo consumare prima le ferie arretrate prima di iniziare il congedo 104?

No. Non esiste obbligo di azzerare le ferie maturate prima di accedere al congedo. L’accesso è legato esclusivamente ai requisiti di legge.

 

Il TFR continua a maturare durante il congedo straordinario?

No, il TFR non matura durante il congedo straordinario, in quanto il rapporto di lavoro è formalmente sospeso.

 

Posso pianificare il congedo straordinario in modo frazionato, intervallandolo con ferie?

Sì, il congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Tuttavia, non è possibile alternarlo nello stesso giorno con ferie o permessi.

 

Chi paga il congedo straordinario 104: l’azienda o l’INPS?

Il congedo straordinario è a carico dell’INPS, che eroga direttamente l’indennità oppure tramite il datore di lavoro come anticipazione in busta paga.

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Disabilità in Italia: numeri, difficoltà e sfide per il futuro del welfare

Secondo i dati più aggiornati dell’Istat e dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, le persone disabili in Italia sono quasi 13 milioni, di cui oltre 3 milioni vivono in condizioni di disabilità grave. Un dato allarmante, che assume una dimensione ancora più critica se si considera che molte di queste persone sono anziane e vivono da sole.

Tra gli over 75, la quota di chi vive in solitudine sale al 42%, rendendo evidente una diffusa condizione di isolamento e vulnerabilità sociale. La disabilità in Italia non è più un tema marginale, ma una realtà strutturale che riguarda un numero crescente di cittadini, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione.

 

Disabilità e povertà: un legame preoccupante

Un aspetto particolarmente critico è la correlazione tra disabilità e povertà. Circa il 32,1% delle persone disabili è a rischio di esclusione sociale o povertà. Le famiglie che accolgono al loro interno persone con disabilità devono spesso far fronte a spese sanitarie e assistenziali elevate, in un contesto in cui le risorse pubbliche sono limitate.

Infatti, il 79% delle famiglie con disabili sostiene spese mediche, il 91% acquista regolarmente farmaci, e più della metà trova onerose le cure dentistiche. Rispetto alle famiglie senza disabili, affrontano un reddito medio inferiore e un carico economico sproporzionato.

Il reddito medio di un pensionato disabile è di circa 15.500 euro lordi all’anno, che scendono sotto i 14.000 euro nel Mezzogiorno. La scarsa partecipazione al mondo del lavoro – solo l’11,9% delle persone con disabilità è occupato – accentua ulteriormente la precarietà economica.

 

Condizioni di salute e difficoltà di accesso alle cure

Le condizioni di salute delle persone con disabilità sono spesso critiche: il 58,1% di chi ha una disabilità grave dichiara di essere in cattive condizioni fisiche, e circa il 6,2% manifesta sintomi di depressione.

L’accesso ai servizi sanitari è un altro punto dolente. Il 15,7% ha rinunciato a visite mediche o terapie per motivi economici e oltre il 21% denuncia ritardi nell’accesso alle cure, aggravando condizioni già compromesse. La difficoltà non è solo economica, ma anche organizzativa e logistica, in particolare per chi vive in aree rurali o prive di servizi di prossimità.

 

Grave perdita di autonomia tra gli anziani

Una delle conseguenze più pesanti della disabilità è la perdita di autonomia. Secondo i dati ISTAT, l’11,2% degli anziani ha gravi difficoltà in almeno un’attività quotidiana, come lavarsi, vestirsi, alzarsi dal letto o usare il bagno. Le percentuali peggiorano tra gli over 75: 1 anziano su 5 è in difficoltà grave.

Anche le attività domestiche diventano proibitive: il 30,3% degli anziani ha problemi a svolgerle. Dopo i 75 anni, quasi uno su due ha difficoltà a cucinare, fare la spesa o gestire il denaro. Sono dati che mettono in luce l’urgenza di potenziare l’assistenza domiciliare e fornire servizi che promuovano l’autonomia.

 

Un welfare sbilanciato: tanta spesa, pochi servizi

L’Italia spende circa 28 miliardi di euro l’anno per la disabilità, pari al 2% del PIL, in linea con molti Paesi europei. Tuttavia, il 96,4% di questa spesa è destinato a trasferimenti monetari, come pensioni e indennità, mentre solo una quota minima viene impiegata per servizi di assistenza diretta.

Questo approccio risarcitorio non basta più. In molti altri Paesi europei, la spesa è distribuita in modo più equilibrato tra sostegni economici e servizi personalizzati. Il nostro modello di welfare e disabilità necessita di una trasformazione profonda: meno burocrazia, più interventi concreti per migliorare la qualità della vita.

 

Una sfida sociale e politica urgente

I dati sull’assistenza disabili in Italia rivelano una crisi silenziosa. Milioni di persone vivono in condizioni di fragilità, con pochi strumenti per far fronte alle esigenze quotidiane. Il nostro welfare non riesce ancora a garantire il diritto all’autonomia, alla salute e alla piena partecipazione sociale.

È urgente un cambio di paradigma: serve un investimento strutturale in servizi, assistenza domiciliare, supporto psicologico, accessibilità. Ma serve anche una visione politica più chiara, capace di ascoltare e rappresentare chi oggi non ha voce. La disabilità grave non può più essere un’emergenza invisibile: è un tema centrale per il presente e il futuro dell’Italia.



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Guida Legge 104: come funziona davvero nel 2025 – diritti e procedure

La Legge 104/1992 è la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap, che definisce la condizione di disabilità (art. 3) e su questa base disciplina gli interventi per l’inclusione lavorativa, sociale e scolastica. Sulla base della gravità dello stato di una persona, la legge prevede una serie di benefici: ad esempio, strumenti molto incisivi come i permessi retribuiti e il congedo straordinario si attivano di fronte ad una situazione attestata di disabilità grave (art. 3 comma 3 ). Nei casi in cui la disabilità viene riconosciuta come meno grave (comma 1) esistono altre tutele, più circoscritte e dipendenti dall’ambito applicativo.

La 104/92 distingue tra disabilità riconosciuta (art. 3, comma 1) a “chi presenta compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali” che possono ostacolare la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri e disabilità in “situazione di gravità” (art. 3, comma 3).  L’esito è formalizzato nel verbale ASL/INPS e costituisce il presupposto per attivare le principali misure. I permessi e il congedo sono in genere collegati alla “gravità”.

Che cos’è la Legge 104/92 e cosa copre davvero oggi

La 104 è una legge-quadro: stabilisce principi e strumenti per rimuovere ostacoli, favorire l’autonomia e garantire pari partecipazione della persona con disabilità. Il cuore operativo è l’articolo 3, che oggi definisce la disabilità guardando all’impatto funzionale e all’interazione con le barriere che ostacolano il normale coinvolgimento della persona nella vita quotidiana, non soltanto alla diagnosi. 

L’applicazione della legge è subordinata al rilascio del verbale con la valutazione medico-legale: il documento che, in concreto, attesta la disabilità della persona e abilita l’accesso ai singoli diritti in ambito lavorativo, sociale, scolastico e in alcuni casi anche fiscale.

Articolo 3: differenza pratica tra comma 1 e comma 3

  • Comma 1: viene riconosciuta la disabilità senza gravità
  • Comma 3 si certifica la situazione di gravità, che implica bisogno di assistenza permanente, continuativa e globale e fa scattare le principali tutele lavorative per la persona e per i caregiver. 

Nell’art 3 comma 1  il diritto c’è, ma data la condizione di disabilità riconosciuta come non grave, non si presuppone un supporto assistenziale costante: da qui la diversa ampiezza dei benefici, soprattutto sul lavoro. Il comma 3 art 3 legge 104 invece, fotografa una riduzione dell’autonomia della persona tale da richiedere aiuti stabili; per questo molte misure – in primis permessi e congedo – lo indicano come requisito. 

Permessi 104 e congedo: quando spettano e a chi

Permessi retribuiti (3 giorni/mese, anche frazionabili)

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori con disabilità grave e ai lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave, nell’ordine e con i requisiti previsti dalla normativa (coniuge/parte dell’unione civile, convivente di fatto, genitori, e – in specifici casi – parenti o affini entro il terzo grado). Restano alcuni limiti applicativi, tra cui il tema del ricovero a tempo pieno dell’assistito e il coordinamento con l’organizzazione aziendale, che sono spiegati adeguatamente nella nostra guida ai permessi retribuiti 104.

Congedo straordinario (fino a due anni complessivi)

Il congedo straordinario 104 riguarda i lavoratori dipendenti privati che assistono un familiare con disabilità grave. Tra i presupposti figurano la convivenza (con regole e possibilità di instaurazione successiva alla domanda, secondo la prassi) e l’assenza di ricovero a tempo pieno; la fruizione è complessiva nell’arco della vita lavorativa e può essere frazionata. La gestione è di competenza INPS e l’istituto è disciplinato dall’art. 42 del d.lgs. 151/2001, con chiarimenti operativi nella circolare INPS n. 39/2023. Anche in questo caso è possibile trovare tutti gli approfondimenti sui congedi straordinari nella guida dedicata

Come si ottiene il riconoscimento della 104: percorso, documenti, verbale

Il percorso ordinario di riconoscimento della condizione di disabilità (o, nel gergo ormai comune, del riconoscimento dell’art 3 legge 104) parte dal certificato medico introduttivo, prosegue con la domanda telematica e porta alla visita della Commissione integrata ASL/INPS

Il verbale indica se ricorre il comma 1 o il comma 3 e può prevedere una revisione. Ai fini della valutazione contano soprattutto gli elementi che descrivono come le compromissioni incidono sulle attività quotidiane e il bisogno di assistenza: si tratta di una documentazione clinica aggiornata e descrittiva di quanto impatta sulle normali funzioni e facilita una lettura della situazione aderente alla realtà. 

Dopo il verbale, le richieste dei singoli benefici seguono canali e modulistica specifici: per le misure lavorative, scolastiche o legate agli enti per l’inclusione l’istituto di riferimento è l’INPS mentre per la parte fiscale ci si rivolge direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Esempi pratici:

Un genitore lavoratore con figlio in situazione di gravità può richiedere i permessi retribuiti e, se sussistono i requisiti, il congedo straordinario; se il verbale del figlio riporta soltanto comma 1, restano misure scolastiche e sociali, oltre ad alcune agevolazioni fiscali, ma non i principali istituti a favore del caregiver. Un coniuge convivente che assiste una persona in gravità può valutare il congedo; l’accesso dipende anche dall’ordine di priorità familiare e dall’assenza di ricovero a tempo pieno. In ogni caso, la fruizione concreta varia in base a parentela, convivenza, tipologia di contratto e alle indicazioni del verbale.

Domande frequenti sulla Legge 104

Qual’è la differenza tra art 3 comma 1 e comma 3?

Il comma 1 definisce la condizione di disabilità della persona, da cui consegue l’accesso a tutele mirate; il comma 3 invece certifica la gravità, con un bisogno assistenziale permanente e globale, ed è il presupposto tipico dei principali istituti lavorativi e familiari. 

Posso passare dal comma 1 al comma 3?

Sì, se il quadro evolve e aumenta il fabbisogno assistenziale si può chiedere aggravamento/rivalutazione secondo le regole vigenti; la Commissione riesamina e, se ne ricorrono i presupposti, rilascia un nuovo verbale con comma 3.

Con il comma 1 spettano i permessi 104 o il congedo straordinario al familiare?

I permessi retribuiti e il congedo straordinario sono legati, di regola, alla situazione di gravità della persona assistita. Con il solo comma 1 i caregiver non accedono normalmente a questi istituti; valgono invece altre misure compatibili con il diverso perimetro di tutela.

Scuola e inclusione

Il comma 1 è titolo utile per interventi educativi e sociali personalizzati secondo le norme di settore; modalità e intensità dei supporti dipendono dagli atti applicativi e dalla documentazione

In sintesi

Il comma 1 produce tutele concrete ma più limitate; i benefici più incisivi su tempi di lavoro e assistenza familiare richiedono di norma la condizione di disabilità grave, stabilita nel comma 3.

Cosa fare adesso per richiedere il riconoscimento della Legge 104

Se si vuole avviare la domanda di invalidità 104, è consigliabile avvalersi di certificazioni aggiornate e focalizzate sull’impatto funzionale, con il certificato introduttivo medico.  Se si possiede già un verbale di gravità bisogna consultare la possibilità di permessi e congedo presso INPS e datore di lavoro. Con il solo comma 1, verifica invece le misure scolastiche, sociali e fiscali attivabili, ricordando che ogni beneficio ha requisiti e canali specifici.

Conclusioni

Comprendere come funziona la Legge 104/92 è fondamentale per accedere ai diritti e alle agevolazioni previste per le persone con disabilità e i loro familiari. Dalla richiesta del riconoscimento, fino alla fruizione dei permessi lavorativi e delle agevolazioni fiscali, ogni fase deve essere affrontata con consapevolezza. Per questo è importante informarsi in modo corretto, affidandosi a fonti autorevoli e, quando necessario, a professionisti in grado di supportare famiglie e caregiver nei percorsi amministrativi e assistenziali.