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Da chi può partire l’iter di ricorso per ottenere l’ads — la risposta ti sorprenderà

Capita più spesso di quanto si pensi.

Lorenzo convive da anni con la sua compagna Marta. Lei ha una disabilità cognitiva progressiva. Lui la accompagna dal medico, gestisce le sue spese, parla con i servizi sociali.

Lorenzo e Marta si sono conosciuti all’università e da quel momento non si sono più lasciati. Hanno condiviso gli anni dello studio, i primi lavori, le difficoltà economiche, i progetti per il futuro e tutte quelle piccole scelte che, giorno dopo giorno, hanno trasformato la loro relazione in una vita costruita insieme.

Anche la diagnosi di Marta non ha cambiato questo percorso. Quando sono comparsi i primi segnali di regressione Lorenzo non ha fatto un passo indietro. Ha continuato a esserci, come aveva sempre fatto. Perché la loro storia non si misura soltanto nei momenti felici, ma anche nella capacità di affrontare insieme le sfide che la vita presenta.

Investire nel futuro vuol dire soprattutto fare scelte importanti nel presente

La loro non è una questione di patrimonio o di eredità. Non si tratta di proteggere beni da un possibile depauperamento. Si tratta di una scelta di vita: due persone che condividono la stessa casa, le stesse spese, le stesse responsabilità e che continuano a progettare il proprio futuro insieme.

Tuttavia, Lorenzo e Marta sanno che la sua condizione potrebbe evolversi. Potrebbe arrivare il giorno in cui prendere decisioni autonome diventerà per lei più difficile, in cui gestire un conto corrente, firmare documenti o svolgere semplici pratiche quotidiane non sarà più così immediato. Potrebbe arrivare il momento in cui Marta avrà bisogno di un supporto concreto per tutelare i propri interessi e la propria qualità di vita.

Di fronte a questa prospettiva, Lorenzo si pone una domanda semplice ma fondamentale: «Posso fare qualcosa?».

Si. Lorenzo e Marta potrebbero iniziare a pensare all’amministrazione di sostegno.

Ma chi può presentare il ricorso per richiederla? Un fidanzato che convive con la persona interessata può attivarsi? Quali soggetti sono legittimati a rivolgersi al giudice? In questo articolo analizzeremo chi può fare ricorso per l’amministrazione di sostegno e quali sono le regole previste dalla legge.

Cosa dice il Codice Civile in merito: IMPORTANTE DA SAPERE

Gli articoli 406 e 417 del Codice Civile elencano con precisione chi può avviare un procedimento di amministrazione di sostegno. E la lista è più ampia di quanto molte persone immaginino.

Può farlo il beneficiario stesso. Può farlo il coniuge. Ma anche — ed è qui che molti si sorprendono — la persona stabilmente convivente. Non serve essere sposati. Non serve un contratto, una dichiarazione notarile, una registrazione anagrafica. Serve che la convivenza sia stabile, continuativa, riconoscibile.

Altre persone abilitate a presentare il ricorso

Possono farlo i parenti entro il quarto grado (nonni, zii, cugini di primo grado) e gli affini entro il secondo. Può farlo il Pubblico Ministero. Possono farlo i responsabili dei servizi sanitari e sociali che seguono la persona — e in questo caso non è solo una facoltà: è un obbligo giuridico.

C’è poi un caso che merita attenzione separata: quello in cui è il beneficiario stesso a chiedere di essere protetto.

Succede più di quanto si pensi. Una persona con una diagnosi recente, o che sente di non riuscire più a gestire le proprie finanze, o che teme di essere vulnerabile a decisioni sbagliate — può presentare ricorso per sé stessa. Lo prevede esplicitamente l’art. 406, comma 1, c.c.

In questi casi, la Cassazione ha chiarito che la valutazione del giudice deve essere particolarmente attenta. Con l’ordinanza n. 14689 del 27 maggio 2024, la Suprema Corte ha ribadito che la nomina non può basarsi su elementi indiziati o su una condotta “non collaborativa” del soggetto: servono accertamenti clinici certi e univoci. Il rifiuto di una persona lucida va considerato — non ignorato.

Il punto, in tutti questi casi, non è “chi ha il diritto di avviare la procedura”. Il punto è che molte persone non sanno di averlo.

  • Il convivente non coniugato che si prende cura di qualcuno da anni.
  • Il cugino che gestisce di fatto la vita di uno zio anziano solo.
  • La persona stessa che avverte il bisogno di essere tutelata prima che sia troppo tardi
  • eccetera…

Quando la scelta è di comune accordo

Lorenzo e Marta, quindi, stanno compiendo una scelta di comune accordo, frutto dell’amore e del rispetto reciproco.

Entrambi potrebbero fare ricorso al Giudice Tutelare per richiedere Lorenzo come persona accreditata a diventare amministratore di sostegno.

Questo legherebbe Lorenzo all’obbligo di presentare ogni anno un rendiconto di tutte le spese sostenute e le entrate registrate da Marta sul suo conto corrente. Consentirebbe inoltre a Lorenzo di munirsi di delega per poter operare sul conto corrente di Marta per la gestione della quotidianità.

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