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Abbiamo già affrontato nei due articoli dedicati all’interno del nostro portale le caratteristiche dei Permessi 104 e dei Congedi straordinari come strumenti importanti a disposizione del lavoratore disabile grave in possesso dell’art.3 comma 3 della legge 104 o dei caregiver che prestano cura. 

Quello a cui andremo a dare risposta in questo articolo risponde alla domanda specifica sul tempo a disposizione dei lavoratori dipendenti, giorni oppure ore, per assentarsi dal luogo di lavoro e curarsi o prestare cura.  

Riproporzionamento e frazionamento a ore dei permessi 104 mensili

Sappiamo grazie alla nostra guida sui Permessi retribuiti da legge 104 che al lavoratore dipendente (pubblico e privato) spettano 3 giorni di permesso retribuito, sia egli disabile grave o familiare curante, secondo le regole stabilite dalla legislazione. Sappiamo anche che questi 3 giorni di permesso possono essere fruiti non solo a giornate intere, ma anche frazionati in ore

Ma queste condizioni sono valide per tutti i lavoratori dipendenti?

In realtà ci sono delle condizioni, definite sulla base del tipo di contratto del lavoratore e dalla modalità con cui si vuole usufruire dei permessi. In particolare, l’INPS ha fornito nella Circolare n. 45/2021 indicazioni precise su come proporzionare i giorni (e le ore) di permesso sulla base dei contratti a tempo pieno e part time, distinguendo tra diverse casistiche. 

Calcolo delle ore per permessi 104 su part time orizzontale

Per contratti di lavoro part time di tipo orizzontale per cui il dipendente lavora tutti i giorni della settimana, ma con un orario ridotto rispetto al tempo pieno, restano invariati i tre giorni di permesso 104: anche se le ore di lavoro sono minori rispetto a un contratto full-time, se supera il 51% delle ore non avviene nessun riproporzionamento delle ore. 

Nel caso in cui il lavoratore dipendente voglia usufruire in modo frazionato dei giorni a disposizione, il permesso va calcolato in ore, secondo questa formula riportata nel Messaggio INPS numero 16866/2007

(Orario part-time settimanale / Orario tempo pieno settimanale) × 3 giorni

Ad esempio, per un lavoratore dipendente full-time con contratto da 40 ore settimanali lavorate su 5 giorni, il calcolo sarà: 

(40/5) x 3 = 24 ore 

Invece, un lavoratore con contratto part time verticale di 26 ore lavorate su 5 giorni avrà diritto a: 

(26/5) x 3 = 15,6 ore 

Il tetto massimo di 18 ore mensili stabilito dall’INPS viene applicato ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di 36 ore spalmato però su 6 giornate lavorative. 



Permessi 104 per part time di tipo verticale

La situazione cambia nel caso delle richieste di permessi retribuiti 104 a ore fatte da lavoratori dipendenti con contratto part time verticale o misto. Nel caso di contratti con meno del 50% delle ore lavorate rispetto al tempo pieno non è possibile usufruire dei 3 giorni al mese di permesso: sarà necessario utilizzare una nuova formula che calcoli in modo proporzionato i giorni di permesso rispetto alle ore lavorate da contratto:

 (Orario part-time settimanale / Orario tempo pieno settimanale) × 3 giorni

Quindi, nell’ipotesi in cui un lavoratore dipendente lavori 18 ore settimanali distribuite su 3 giornate, i giorni di permesso retribuito a disposizione saranno: 

(18/40) x 3 = 1,35 giorni

I tre giorni di permesso si riducono solo se il part-time è verticale o misto e si lavora solo in alcuni giorni del mese. Se invece in quel mese il lavoratore ha fatto ad esempio una sostituzione e ha lavorato a tempo pieno, non si riducono.

Ovviamente, anche nel caso di part time verticale o misto con soglia di ore lavorate inferiore al 50% rispetto al full-time, c’è la possibilità di fruire del permesso frazionato ad ore. La formula è uguale a quella utilizzata per il calcolo ore dei permessi 104 a part time orizzontale: 

(Orario part-time settimanale / Giorni tempo pieno settimanale) × 3 giorni

Sempre nell’ipotesi del lavoratore con contratto part time verticale a 18 ore settimanali su 3 giorni, le ore di permesso mensile frazionato saranno: 

(18/5) x 3 = 18,8 ore

Eccezioni per permessi part time verticale o misto

Nei casi di lavoro part‑time verticale o misto che però supera il 50 % delle ore di lavoro di un contratto a tempo pieno, i permessi sono riconosciuti per intero (3 giorni/mese), senza riproporzionamento.

Permessi 104 in forma oraria e smart working 

Anche al lavoratore dipendente che lavora in regime di smart working non può essere negata la possibilità di fruire dei permessi retribuiti garantiti dalla legge 104/92 in modalità oraria. Lo ha stabilito l’Ispettorato del Lavoro con la nota n. 7152/2021.

L’organizzazione del lavoro in modalità smart working, infatti,  aveva suscitato alcune incertezze sull’applicazione della legge 104, soprattutto da parte della Pubblica Amministrazione, che ne aveva sostenuto l’incompatibilità, e portato alcuni giudici a esprimere pareri contrari.

Come calcolare i permessi 104 in caso di lavoro notturno o con turnazioni

Il lavoro a turni comprende tutte le modalità in cui l’attività si svolge su più fasce orarie, alternando il servizio durante la giornata, la sera o la notte, e includendo anche i giorni festivi. Questa organizzazione può incidere sulla gestione dei permessi retribuiti della legge 104, specialmente quando si opta per il frazionamento in ore

Permessi retribuiti 104 durante turni notturni

Quando un turno inizia in un giorno e termina in quello successivo (ad esempio dalle 22:00 alle 06:00), il Messaggio INPS chiarisce che un permesso fruito in modalità giornaliera si considera come un solo giorno, anche se l’orario di lavoro attraversa la mezzanotte. Il conteggio si riferisce infatti al turno lavorativo, non alla data di calendario.

Calcolo delle ore mensili per i permessi frazionati

Per chi utilizza i permessi a ore, l’INPS stabilisce che il monte ore mensile venga determinato calcolando l’orario medio di lavoro giornaliero e moltiplicandolo per i tre giorni di permesso spettanti. La formula di riferimento è: 

(Ore settimanali contrattuali / Giorni medi di lavoro settimanali) × 3 = Ore di permesso mensili

Ipotizziamo, ad esempio, che un lavoratore abbia un contratto full-time di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni di lavoro (turni da 8 ore ciascuno). 

(40 ore / 5 giorni medi) x 3 = 24 Ore di permesso mensili
 

Se il turno di lavoro notturno (che generalmente viene calcolato dalle 24:00 alle 5:00) va dalle 22:00 alle 06:00, queste 8 ore vengono considerate come un unico giorno di permesso, anche se attraversano la mezzanotte. 

 Allo stesso modo, se il turno cade in un giorno festivo e il lavoratore utilizza il permesso, questo viene comunque conteggiato come un giorno intero.

Questo sistema, valido anche per chi lavora a turni notturni, assicura un criterio uniforme e proporzionato in base all’orario contrattuale. Secondo le istruzioni INPS, il calcolo deve sempre fare riferimento all’orario medio giornaliero previsto dal contratto, indipendentemente dalla durata effettiva dei singoli turni.

Giorni di permesso durante le festività

Se un turno di lavoro cade in una giornata festiva, il permesso richiesto per quella data viene considerato a tutti gli effetti come un giorno intero di assenza, proprio come avverrebbe in un giorno lavorativo ordinario. La festività non riduce il diritto al permesso.

Permessi legge 104 12 giorni durante l’emergenza COVID

Solo durante l’emergenza COVID‑19, in base al Decreto Cura Italia e poi al Decreto Rilancio,  era stata introdotta una misura temporanea che estendeva i permessi mensili ordinari previsti dalla legge 104: ai già previsti 3 giorni/mese se ne aggiungevano 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020, più ulteriori 12 giorni complessivi utilizzabili per i mesi di maggio e giugno dello stesso anno.

L’INPS aveva confermato, tramite circolare, che questi 12 giorni extra potevano essere fruiti anche tutti insieme in uno solo dei due mesi, pur mantenendo valido il limite base di 3 giorni mensili ordinari.